IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Adamo Franco + 19; Considerato non apparire manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 delle disp. trans. del c.p.p. 1988, in relazione all'art. 3 della Cost. nella parte in cui subordina l'applicazione delle diminuzioni di pena previste per il rito abbreviato ad una circostanza assolutamente non riferibile alla responsabilita' ed al comportamento processuale dell'imputato Ciaramitaro Antonio, quale e' la decidibilita' allo stato degli atti della sua posizione processuale, con palese disparita' di trattamento rispetto ad imputati parimenti o maggiormente responsabili per i quali per motivi a loro non ascrivibili, sussista una adeguata e sufficiente situazione probatoria fin dalla conclusione della fase istruttoria; situazione non modificata dalle emergenze dibattimentali; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante ai fini della decisione sulla posizione di Ciaramitaro Antonio poiche', avendo lo stesso chiesto che si procedesse nei suoi confronti con il rito abbreviato, ed essendosi invece proceduto nei suoi confronti con il rito ordinario stante l'opposizione del p.m. al procedimento abbreviato, il tribunale ritiene, all'esito del dibattimento, che lo stesso abbia modificato la situazione emergente allo stato degli atti dopo il rinvio a giudizio, facendo ritenere il fatto per il quale l'imputato dovrebbe essere condannato rientrante nella fattispecie di cui all'art. 72 della legge n. 685/1975 anziche' quella di cui all'art. 71 della legge n. 685/1975.